91 II 239
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Diritto di prelazione sulle aziende agricole. Art. 6, 12, 13-14 LPF.
1. L'applicazione del diritto di prelazione alle piccole proprietà fondiarie agricole d'una superficie inferiore ai tre ettari non è esclusa dal diritto federale (consid. 1).
2. Presupposti per il prezzo di favore giusta l'art. 12 LPF. A differenza di quanto stabilisce l'art. 620 cpv. 1 CC nel tenore dell'art. 94 LSPA, qui non è necessario che l'azienda offra sufficienti mezzi di esistenza ad una famiglia di contadini (consid. 2 e 3).
3. Il beneficiario del prezzo di favore giusta l'art. 12 LPF non è tenuto ad invocare esplicitamente tale diritto nel termine stabilito dall'art. 14 LPF per l'esercizio del diritto di prelazione. Se colui che fa valere il diritto di prelazione figura tra le persone privilegiate ai sensi dell'art. 12 LPF, si presume ch'egli voglia rivendicare il privilegio e adempiere altresì gli eventuali requisiti (esercizio in proprio dell'azienda) (consid. 4 e 5).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 620 cpv. 1 CC, art. 94 LSPA