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Regesto

Art. 7 cpv. 1, 25 cpv. 1 lett. a, 91 cpv. 2 e 106 LCStr; art. 3 DCF 15 novembre 1960 concernente i ciclomotori e le motoleggere.
1. I ciclomotori non devono essere considerati veicoli a motore, ma sono parificabili ai velocipedi. (Consid. 1).
2. Chiunque, in stato di ebrietà, conduce un ciclomotore, dev'essere punito giusta l'art. 91 cpv. 2 LCStr. (Consid. 2).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 91 cpv. 2 LCStr