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Regesto

1. Art. 303 CP. L'autorità presso la quale avviene la denuncia mendace può anche essere un'autorità estera.
2. Art. 301 num. 1 CP. Questo disposto non presuppone che lo spionaggio militare sia utile allo Stato in favore del quale è esercitato o pregiudizievole allo Stato contro il quale è diretto

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referenza

Articolo: Art. 303 CP