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Regesto

Art. 81 cp. 3 LEF. Quando esistano trattati internazionali sull'esecuzione di decisioni giudiziarie occorre decidere nella procedura di rigetto dell'opposizione se la sentenza emanata da un tribunale estero e concernente il pagamento di una somma in denaro o la fornitura di garanzie debba essere ammessa all'esecuzione.
Art. 1 della Convenzione d'esecuzione del 2 novembre 1929 con la Germania. L'ordine d'esecuzione nel senso dei §§ 699 e 700 del CPC germanico puņ essere eseguito in Svizzera.

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referenza

Articolo: Art. 81 cp, §§ 699 e 700 del