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Regesto

Privazione della potestà dei genitori. Art. 285 CC.
Anche quando questa misura deve essere presa per motivi riguardanti sopra tutto uno dei coniugi, essa deve essere pronunciata nei riguardi di ambedue i coniugi, ove appaia che essa sarebbe altrimenti priva d'effetto a causa del comportamento dell'altro congiunto.

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Articolo: Art. 285 CC