149 IV 196
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 94 e 130 CPP; restituzione del termine non rispettato per grave colpa dell'avvocato in assenza di un caso di difesa obbligatoria.
La difesa obbligatoria è una condizione sine qua non per escludere di imputare al cliente la grave colpa del suo avvocato. In assenza di un caso di difesa obbligatoria, la restituzione eccezionale del termine di opposizione non entra in considerazione (consid. 1).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 94 e 130 CPP