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Regesto

Cancellazione della società fallita nel registro di commercio/cessione di pretese secondo l'art. 260 LEF.
La cancellazione della società fallita nel registro di commercio non ha alcun effetto sulla legittimazione attiva dei creditori cessionari secondo l'art. 260 LEF (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 260 LEF