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Regesto a

Art. 20 e 59 CPP; competenza in materia di ricusazione di un giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC).
L'autorità di ricorso ai sensi dell'art. 20 CPP è competente per statuire sulle richieste di ricusazione di un GPC (consid. 1.1)

Regesto b

Art. 56 lett. b CPP; motivi di ricusazione.
Non vi è motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 56 lett. b CPP (su questa nozione cfr. consid. 3.1) quando lo stesso GPC, agendo sempre a tale titolo, adotta più decisioni nell'ambito di indagini differenti relative al medesimo traffico di sostanze stupefacenti (autorizzazione di misure segrete e carcerazione). Si tratta in effetti di procedure formalmente differenti, segnatamente quando non concernono lo stesso imputato (difetto di identità della parte; consid. 3.3).
Certo, possono porsi questioni analoghe - in fatto e/o in diritto - e il giudice nuovamente adito dispone di una certa conoscenza preliminare dell'incarto. In assenza di elementi concreti, ci si può nondimeno aspettare che questo magistrato sia in grado di tener conto dell'evoluzione dell'inchiesta, come pure della particolare situazione della persona in questione (consid. 3.3).

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referenza

Articolo: Art. 56 lett. b CPP, Art. 20 e 59 CPP, art. 20 CPP