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Regesto

Funzione di vigilanza della Segreteria di Stato; procedura di approvazione; esigenze relative alla delega legislativa; diritto di ricorrere; art. 99 LStr combinato con l'art. 85 OASA; art. 83 lett. c n. 2 e art. 89 cpv. 2 lett. a in relazione con l'art. 111 cpv. 2 LTF.
Il conferimento, da parte del Consiglio federale, del potere di approvare il rilascio o il rinnovo di un'autorizzazione di soggiorno alla Segreteria di Stato viola la delega legislativa di cui all'art. 99 LStr nei casi disciplinati dall'art. 85 cpv. 1 lett. a e b OASA. Quando un'autorizzazione di soggiorno viene concessa al termine di una procedura cantonale di ricorso, la Segreteria di Stato non può rifiutare la sua approvazione sulla base delle citate norme (consid. 4.4); può invece farlo, conformemente alla prassi previgente, trattandosi del rilascio di un'autorizzazione di soggiorno da parte dell'autorità amministrativa competente in materia di diritto degli stranieri (consid. 4.3). Conseguenze per l'attività di vigilanza della Segreteria di Stato; rapporto tra procedura di approvazione e diritto di ricorso delle autorità (consid. 4.4.3 e 4.4.4).

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referenza

Articolo: art. 85 OASA, art. 111 cpv. 2 LTF, art. 85 cpv. 1 lett. a e b OASA