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Regesto

Art. 25a cpv. 5 LAMal; finanziamento residuo dei costi di cura; competenza e procedura.
Conferma della giurisprudenza resa in DTF 138 I 410 secondo cui il diritto, di principio, all'assunzione da parte dei poteri pubblici dei costi di cura non coperti deriva dal diritto federale (consid. 4.1).
Conferma della giurisprudenza resa in DTF 138 V 377 secondo cui la LPGA si applica comunque alle liti concernenti il finanziamento residuo delle prestazioni di cura laddove il legislatore cantonale non abbia previsto nessuna regolamentazione o una disciplina diversa (consid. 4.2).
Precisazione che la LPGA deve applicarsi anche quando la volontà del legislatore cantonale non emerge né dalle disposizioni cantonali pertinenti né dai lavori preparatori (consid. 4.2).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

DTF: 138 I 410, 138 V 377

Articolo: Art. 25a cpv. 5 LAMal