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Regesto

Art. 19 cpv. 1, art. 20 cpv. 2 e art. 21 cpv. 1 lett. c LAINF; diritto alle cure mediche dell'assicuratore infortuni obbligatorio dopo la determinazione di una rendita dell'assicurazione infortuni che è stata ridotta per il concorso con una rendita dell'assicurazione per l'invalidità.
Se, al fine di evitare un sovraindennizzo del beneficiario, la rendita dell'assicurazione infortuni obbligatoria è ridotta a zero franchi per il concorso
con una rendita dell'assicurazione per l'invalidità, ciò non significa che la persona assicurata non possa più pretendere ulteriori prestazioni ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 lett. c LAINF (consid. 2.7).

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