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Regesto

Art. 16d LIPG; art. 25 OIPG; estinzione del diritto all'indennità di maternità in caso di ripresa del lavoro; attività lucrativa parziale.
Un'attività lucrativa anche solo parziale ripresa anticipatamente dalla madre configura un'attività lucrativa ai sensi dell'art. 16d seconda frase LIPG che estingue il diritto all'indennità di maternità. Nell'indicare "indipendentemente dal grado di occupazione", l'art. 25 OIPG è conforme al diritto federale (consid. 4.5).
Il salario di poco conto di cui all'art. 34d cpv. 1 OAVS può essere considerato un criterio oggettivo che permette di fissare il limite (fr. 2'200.- per anno civile fino al 31 dicembre 2010) oltre il quale un'attività accessoria marginale ripresa anticipatamente dalla madre costituisce un'attività lucrativa parziale ai sensi dell'art. 16d seconda frase LIPG (consid. 4.6).

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referenza

Articolo: art. 25 OIPG, Art. 16d LIPG, art. 34d cpv. 1 OAVS