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Regesto

Art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr, vecchio art. 95 n. 2 LCStr; guida nonostante il ritiro della licenza di condurre ordinato sulla base dell'art. 67b CP.
Anche il conducente che circola alla guida di un veicolo a motore nonostante sia colpito da un divieto di condurre emanato dal giudice penale in applicazione dell'art. 67b CP può commettere il reato del vecchio art. 95 n. 2 LCStr, corrispondente all'attuale art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr (consid. 2).
È irrilevante che al conducente non sia stato formalmente vietato anche di fare uso di una licenza di condurre straniera (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr, art. 95 n. 2 LCStr, art. 67b CP