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Regesto

Art. 46 cpv. 2 e art. 53 LEF; art. 647 e 932 cpv. 2 CO; foro d'esecuzione in caso di trasferimento di sede.
Dopo la revisione del codice delle obbligazioni entrata in vigore il 1° gennaio 2008 (diritto della società a garanzia limitata ed adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), il trasferimento di sede di una società anonima diventa efficace nei confronti dell'ufficio di esecuzione il giorno feriale successivo alla pubblicazione nel FUSC (consid. 3).

contenuto

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referenza

Articolo: Art. 46 cpv. 2 e art. 53 LEF, art. 647 e 932 cpv. 2 CO