138 V 281
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 21 cpv. 5 LPGA; sospensione della rendita d'invaliditā in caso di esecuzione ritardata della pena.
Il versamento della rendita d'invaliditā deve essere sospeso dal momento dell'esecuzione della pena (consid. 4).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 21 cpv. 5 LPGA