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Regesto

Art. 46 e 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF; art. 5 cpv. 1 Cost.; art. 2 cpv. 1, art. 319 cpv. 1 e art. 324 cpv. 1 CPP; sospensione dei termini nel caso di decisioni incidentali e finali; legittimazione a ricorrere; principio di legalità e principio "in dubio pro duriore" nell'ambito di decreti di abbandono.
Nel quadro della sospensione dei termini secondo l'art. 46 LTF occorre differenziare tra decisioni finali e incidentali. Decisioni incidentali nel procedimento penale, in particolare concernenti sequestri, devono essere considerate (segnatamente nell'interesse della celerità della procedura) come "altre" misure provvisionali (ai sensi dell'art. 46 cpv. 2 LTF), per cui non vi è sospensione dei termini. Per le decisioni finali, segnatamente decreti di abbandono, valgono per contro le cosiddette "ferie giudiziarie" (consid. 1.1-1.3).
Legittimazione a ricorrere di un parente stretto della vittima per impugnare l'abbandono di un procedimento penale contro personale medico di una clinica privata per omicidio colposo (consid. 1.4).
Principio "in dubio pro duriore" nell'ambito di abbandoni. Compatibilità, in concreto, con il diritto federale dell'abbandono del procedimento (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 5 cpv. 1 Cost., art. 2 cpv. 1, art. 319 cpv. 1 e art. 324 cpv. 1 CPP, art. 46 LTF, art. 46 cpv. 2 LTF