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Regesto

Codice di diritto processuale penale svizzero, diritto transitorio (art. 448 e 453 cpv. 1 CPP), indennizzo per le spese di patrocinio in caso di assoluzione (art. 426 e 430 cpv. 1 lett. a CPP).
Applicabilità del codice di diritto processuale penale svizzero a un'istanza di indennizzo giudicata dopo il 1° gennaio 2011 (consid. 1.2).
Se l'imputato prosciolto ha, in modo illecito e colpevole, provocato l'apertura del procedimento penale o ostacolato il suo svolgimento, l'indennizzo per le spese di patrocinio può venir ridotto o negato (consid. 2.1). Queste condizioni non sono adempiute nella fattispecie (consid. 2.4.1).
Se le spese procedurali sono poste a carico della parte soccombente, di regola non si assegnano indennizzi. Se sono assunte dalla cassa dello Stato, l'imputato ha diritto all'indennizzo (consid. 2.4.2).

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Articolo: art. 448 e 453 cpv. 1 CPP, art. 426 e 430 cpv. 1 lett. a CPP