134 III 294
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Regesto

Sospensione della prescrizione finché sia impossibile promuovere l'azione davanti a un tribunale svizzero (art. 134 cpv. 1 n. 6 CO).
La possibilità astratta di creare un foro in Svizzera non esclude una sospensione della prescrizione giusta l'art. 134 cpv. 1 n. 6 CO (consid. 2). Il creditore che non dispone di indizi concreti in tal senso non è obbligato a cercare beni del debitore situati in Svizzera suscettibili di venir sequestrati (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 134 cpv. 1 n. 6 CO