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Regesto

Art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS: Obbligo contributivo di persone che non esercitano un'attivitą lucrativa.
L'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS si applica pure ai casi in cui una persona assicurata senza attivitą lucrativa dispone, all'insorgere del primo evento assicurato "vecchiaia" da parte del suo coniuge esercitante una tale attivitą, di un reddito sufficiente per poter beneficiare, al raggiungimento dei 64 o 65 anni di etą, della rendita di vecchiaia massima possibile in funzione degli anni di contribuzione acquisiti (precisazione della giurisprudenza pubblicata nella DTF 130 V 49; consid. 4.3).

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referenza

DTF: 130 V 49

Articolo: Art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS