Regesto
Art. 9 Cost., § 29 cpv. 2 CPC/ZH; capacitā processuale e capacitā di procedere con atti propri.
La capacitā di procedere con atti propri č parte della capacitā processuale. La capacitā di procedere con atti propri manca quando una parte non č manifestamente capace di condurre da sola in modo conveniente la causa. La parte, che dopo la petizione e la risposta non č in grado di formulare innanzi al tribunale una replica risp. una duplica, č pure incapace di condurre in modo sensato trattative per una transazione giudiziaria (consid. 3).