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Regesto

Art. 3d cpv. 1 lett. a e cpv. 4 LPC; art. 8 cpv. 1 e 3 OMPC: Spese per trattamento dentario.
Secondo un'interpretazione conforme alla legge dell'art. 8 cpv. 3 seconda frase OMPC, il diritto al rimborso delle spese per un trattamento dentario effettuato senza presentazione preliminare di un preventivo non può senz'altro essere limitato al massimo a fr. 3000.-. Se il beneficiario di prestazioni complementari fornisce la prova della semplicità, economicità e adeguatezza del provvedimento, l'integralità delle spese dev'essere assunta nel quadro della quota disponibile. (consid. 5)

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referenza

Articolo: Art. 3d cpv. 1 lett. a e cpv. 4 LPC, art. 8 cpv. 1 e 3 OMPC