Regesto
Art. 28 cpv. 1, art. 30 cpv. 1 lett. e ed art. 96 cpv. 2 LADI come pure art. 42 cpv. 1 e 2 OADI : Obbligo di segnalare tempestivamente l'incapacità lavorativa e sospensione in caso di violazione di tale obbligo.
In caso di ripetuta violazione, senza valido motivo, dell'obbligo d'informazione ai sensi dell'art. 42 cpv. 1 OADI, si possono cumulare le sanzioni di cui agli art. 42 cpv. 2 OADI e 30 cpv. 1 lett. e LADI (consid. 3.1.2: precisazione della sentenza pubblicata in DTF 125 V 193).
contenuto
documento intero
regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
DTF: 125 V 193
Articolo:
art. 96 cpv. 2 LADI,