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Regesto

Art. 15 cpv. 2, art. 94, 95 e 99 LADI; art. 15 cpv. 3 e art. 124 OADI: Restituzione di indennitā di disoccupazione a seguito del riconoscimento con effetto retroattivo di una rendita d'invaliditā.
Se la cassa di disoccupazione versa a titolo d'anticipo indennitā giornaliere e l'assicurazione per l'invaliditā riconosce in seguito all'assicurato, per lo stesso periodo, una rendita con effetto retroattivo, la cassa deve esigere la restituzione delle indennitā versate.
A tal uopo essa compensa il suo credito con gli arretrati della rendita e, qualora il credito non possa essere estinto completamente mediante compensazione, emana nei confronti dell'assicurato una decisione per cui esige dal medesimo la restituzione del saldo.
Il termine di perenzione quinquennale previsto dall'art. 95 cpv. 4 LADI comincia a decorrere solo dalla crescita in giudicato della decisione con cui l'assicurazione per l'invaliditā ha accordato la rendita.
Interpretazione teleologica restrittiva di questo disposto.

contenuto

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 94, 95 e 99 LADI, art. 15 cpv. 3 e art. 124 OADI, art. 95 cpv. 4 LADI