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Regesto

Art. 23 cpv. 2 LADI; art. 41 cpv. 1 lett. b e c OADI: Determinazione dell'importo forfetario da considerare quale guadagno assicurato.
Per le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione per motivi di formazione che hanno conseguito la maturità, la direttiva dell'Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro pubblicata in Prassi AD 98/2, Fogli 2/8 e 2/9 così come Allegato 3, configura un cambiamento di prassi che si fonda su alcun motivo pertinente e che è in contrasto con la legge nella misura in cui fissa, a far tempo dal 1o gennaio 1996, l'importo forfetario giornaliero da considerare quale guadagno assicurato a franchi 102, anziché a franchi 127

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referenza

Articolo: Art. 23 cpv. 2 LADI