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Regesto

Art. 51 cpv. 3 e art. 91 cpv. 3 LCstr, art. 23 cpv. 1 CP; omissione di annunciare un infortunio alla polizia; opposizione alla prova del sangue, reato impossibile.
Caso di un conducente che non ha causato danni a terzi in occasione di un infortunio, non doveva quindi avvertire la polizia ma credeva aver provocato tali danni. La sua condanna per reato impossibile di opposizione alla prova del sangue è stata confermata (consid. 2).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 51 cpv. 3 e art. 91 cpv. 3 LCstr, art. 23 cpv. 1 CP

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