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Regesto

Art. 8 CEDU; art. 26 e art. 8a vLAsi; art. 44 cpv. 2, art. 51 cpv. 5 e art. 54 LAsi; art. 39 OAsi 1; art. 14a segg. LDDS; il rifugiato ammesso provvisoriamente ha diritto di ottenere un permesso di dimora a scopo di ricongiungimento famigliare?
Il rifugiato ammesso provvisoriamente non ha, in base al diritto nazionale, alcun diritto di residenza assicurato dal quale dedurre un diritto al rilascio di un permesso di dimora (consid. 1).
Un tale diritto non discende neanche dall'art. 8 CEDU ora che la questione del ricongiungimento famigliare non dipende più dal rilascio di un permesso di dimora cantonale, ma è disciplinata dal legislatore nel diritto d'asilo all'art. 51 cpv. 5 della legge sull'asilo, rispettivamente all'art. 39 dell'ordinanza 1 sull'asilo. Dal profilo dell'art. 8 CEDU, è unicamente decisivo il fatto che lo straniero abbia realmente la possibilità d'intrattenere in modo conveniente una relazione con i membri della sua famiglia; qualsiasi diritto di presenza che lo permette è pertanto sufficiente (consid. 2 e 3).

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referenza

Articolo: Art. 8 CEDU, art. 26 e art. 8a vLAsi, art. 44 cpv. 2, art. 51 cpv. 5 e art. 54 LAsi, art. 39 OAsi 1