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Regesto

Libertà personale (art. 10 cpv. 2 Cost.) e art. 5 n. 4 CEDU (art. 31 cpv. 4 Cost.); § 66 del codice di procedura penale del cantone di Zurigo (CPP/ZH): termine d'attesa imposto a chi si trova in carcere preventivo per presentare una domanda di scarcerazione formulata personalmente.
Escludere completamente per la durata di tre mesi una domanda di scarcerazione non è nella fattispecie concreta compatibile con la giurisprudenza pronunciata in applicazione dell'art. 5 n. 4 CEDU, né con l'art. 31 cpv. 4 Cost. (consid. 2 e 3).
Un termine d'attesa per presentare una domanda di scarcerazione imposto solamente a chi si trova in carcere preventivo, ma non al suo difensore d'ufficio, può fondarsi sul § 66 CPP/ZH, che costituisce al riguardo una base legale sufficiente (consid. 4a). Tale termine corrisponde a un interesse pubblico ma è sproporzionato laddove, sulla scorta delle istanze presentate in precedenza, nessun serio indizio permetta di ritenere le domande di scarcerazione come troppo frequenti, abusive, temerarie o manifestamente inammissibili o infondate (consid. 4b).

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referenza

Articolo: art. 5 n. 4 CEDU, art. 31 cpv. 4 Cost., art. 10 cpv. 2 Cost., § 66 del seguito...