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Regesto

Art. 6 n. 1 CEDU; responsabilità di un cantone; estensione dell'esame delle pretese di risarcimento danni in un processo concernente la responsabilità dello Stato per il rifiuto di aggiudicare lavori.
L'art. 6 n. 1 CEDU è applicabile ai processi di responsabilità dello Stato. Questa norma richiede che la pretesa di risarcimento danni dell'attore venga esaustivamente esaminata in fatto e in diritto da un tribunale. Disposizione violata in concreto, poiché i tribunali del Cantone Lucerna non hanno esaminato, conformemente al § 4 cpv. 2 della legge di responsabilità cantonale, la questione dell'illiceità, ma hanno posto a fondamento della propria decisione quella del Governo cantonale, che ha reputato lecita l'aggiudicazione dei lavori a un'impresa terza. Un esame limitato da parte dei tribunali sarebbe unicamente stato compatibile con l'art. 6 n. 1 CEDU, se la decisione concernente l'aggiudicazione avesse potuto essere portata innanzi a un tribunale che ossequia a sua volta i requisiti posti dall'art. 6 n. 1 CEDU.

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Articolo: Art. 6 n. 1 CEDU