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Regesto

Art. 5 cpv. 5 LAVS; art. 8bis OAVS; art. 7 cpv. 1 e 3 della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione svizzera e la Repubblica francese del 3 luglio 1975: Esclusione delle rimunerazioni di poco momento provenienti da attività accessorie.
L'attività lucrativa esercitata in Francia può essere considerata attività principale, suscettibile di escludere dal reddito soggetto a contribuzione la rimunerazione di poco momento conseguita in Svizzera nell'esercizio di un'attività accessoria giusta l'art. 8bis OAVS. Quesito lasciato irrisolto se queste considerazioni valgano pure relativamente ad altri Stati.

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referenza

Articolo: art. 8bis OAVS, Art. 5 cpv. 5 LAVS