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Regesto

Art. 58 cpv. 2 lett. b cifra 2 OF, art. 104, 105 e 132 OG: potere d'esame del Tribunale federale delle assicurazioni in caso di ricorso proposto avverso una decisione del Tribunale federale concernente il proprio personale.
La commissione di ricorso del personale del Tribunale federale non è un'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 OG; ne consegue che il Tribunale federale delle assicurazioni può rivedere d'ufficio l'accertamento dei fatti.

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referenza

Articolo: art. 104, 105 e 132 OG, art. 105 cpv. 2 OG