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Regesto

Art. 27 cpv. 1 OPC-AVS/AI: restituzione.
Procedendo al nuovo calcolo della prestazione complementare ai fini della determinazione dell'importo da restituire, ci si deve basare sulle circostanze concrete esistenti all'epoca cui si riferisce la restituzione.
Devono in particolare essere prese in considerazione tutte le modificazioni di fatti rilevanti per il diritto alla prestazione, comportanti un aumento o una diminuzione del reddito computabile (art. 25 OPC-AVS/AI).
Il pagamento di prestazioni complementari arretrate è tuttavia escluso (cfr. cifra marg. 7034 DPC).

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referenza

Articolo: Art. 27 cpv. 1 OPC-AVS/AI, art. 25 OPC-AVS/AI