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Regesto

Art. 15 LDIP, art. 43a cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OG; clausola d'eccezione, potere d'esame del Tribunale federale in materia di diritto straniero.
La clausola d'eccezione dell'art. 15 LDIP va applicata in modo restrittivo (consid. 3c).
Quando il diritto straniero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero non è stato applicato, il Tribunale federale può unicamente annullare la decisione impugnata e rinviare la causa all'autorità cantonale affinché essa statuisca in applicazione di tale diritto (consid. 3d).

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Articolo: Art. 15 LDIP, art. 43a cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OG