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Regesto

Art. 84 segg. OG; art. 13 CEDU; ammissibilitą del ricorso di diritto pubblico contro decisioni dell'autoritą di vigilanza.
Le decisioni con cui l'autoritą di vigilanza rifiuta di esaminare il merito di una denuncia, la respinge o non vi dą seguito, non possono essere impugnate con ricorso di diritto pubblico (consid. 1a; conferma della giurisprudenza).
Nella misura in cui č possibile far valere a livello cantonale le proprie censure relative a violazioni di diritti fondamentali risultanti da atti materiali ("Realakt"), usando altre vie che il solo rimedio della denuncia all'autoritą di vigilanza, la garanzia della protezione giuridica effettiva sancita dall'art. 13 CEDU non esige che la via del ricorso di diritto pubblico sia anche data contro le decisioni negative emanate dall'autoritą di vigilanza (consid. 1b).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 13 CEDU

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