120 IA 377
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 57 cpv. 5 OG, art. 5 e 6 LEF; principio dell'esame preliminare del ricorso di diritto pubblico, responsabilità per il danno cagionato dai funzionari degli uffici di esecuzione e fallimenti.
È nell'ambito del ricorso di diritto pubblico che occorre statuire in via pregiudiziale sulla questione del diritto - federale o cantonale - applicabile alla responsabilità dei funzionari degli uffici di esecuzione e fallimenti (consid. 1).
Quando un cantone ha istituito una responsabilità primaria dello Stato per il danno cagionato da funzionari degli uffici di esecuzione e fallimenti, l'azione di risarcimento danni è unicamente sottoposta al diritto pubblico cantonale di sorta che il ricorso per riforma non è ammissibile (consid. 2).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 57 cpv. 5 OG, art. 5 e 6 LEF