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Regesto

Privazione della libertà a scopo di assistenza; nozione di perito.
Il perito ai sensi dell'art. 397e n. 5 CC è un medico, che nelle circostanze concrete si rivela idoneo ad allestire una perizia oggettiva, poiché dispone delle necessarie conoscenze psichiatriche (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 397e n. 5 CC