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Regesto

Art. 152 CC e art. 43 cpv. 2 CO. Garanzia di una rendita accordata alla moglie divorziata in base all'art. 152 CC.
A differenza della rendita accordata in base all'art. 151 cpv. 1 CC, la rendita fondata sull'art. 152 CC non è destinata a compensare un danno, ma deriva dal dovere di solidarietà dei coniugi, che perdura oltre lo scioglimento del matrimonio; in effetti, il dovere di assistenza del coniuge con maggiori disponibilità finanziarie continua per considerazioni sociali e di equità. Ne consegue che l'art. 43 cpv. 2 CO, che prevede l'obbligo di fornire delle garanzie nel caso in cui il risarcimento di un danno sia pronunciato sotto forma di rendita, non può essere applicato analogicamente (art. 7 CC) a pensioni alimentari accordate in base all'art. 152 CC (consid. 2c/bb).

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Referenzen

Artikel: Art. 152 CC, art. 43 cpv. 2 CO, art. 151 cpv. 1 CC, art. 7 CC