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Regesto

Art. 22ter Cost.; 2 LPT; art. 1, 2 e 3 OPT. Modifica e correzione di una strada che fa parte della rete delle strade principali svizzere. Ponderazione degli interessi.
Nella costruzione di strade e nella correzione di quelle esistenti devono essere osservate tutte le prescrizioni relative alla protezione dell'ambiente in senso ampio. In linea di principio, nel diritto ticinese sulla costruzione delle strade è preferibile che l'esame d'impatto avvenga nell'ambito del piano generale (consid. 6a).
Ponderazione degli interessi: alfine di salvaguardare anche gli interessi privati, nella procedura di adozione di un piano vincolate per l'autorità e i privati, la cui approvazione comporta l'espropriazione di fondi, occorre valutare e ponderare tutte le questioni concernenti la protezione dell'ambiente che devono essere giudicate in base alle relative disposizioni federali e cantonali (consid. 6b-d).

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Articolo: Art. 22ter Cost., ; 2 LPT, art. 1, 2 e 3 OPT