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Regesto

Art. 28 cpv. 1 e 3 LADI, art. 42 cpv. 1 e 2 OADI.
L'art. 42 cpv. 1 OADI è conforme a legge.
Il termine di una settimana per far valere l'incapacità di lavoro a causa di malattia, infortunio o maternità è termine di decadenza: il disoccupato che si annuncia tardivamente, senza valido motivo, perde il diritto all'indennità giornaliera per i giorni precedenti l'annuncio.

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referenza

Articolo: Art. 28 cpv. 1 e 3 LADI, art. 42 cpv. 1 e 2 OADI, art. 42 cpv. 1 OADI