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Regesto

Divieto di cedere o costituire in pegno pretese salariali (art. 325 CO; art. 1-4 titolo finale CC).
La cessione o la costituzione in pegno di pretese salariali, che sono divenute esigibili dopo il 1o luglio 1991 e non servono a garantire degli obblighi di mantenimento o assistenza del diritto di famiglia, è caduca (consid. 1-3).

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referenza

Articolo: art. 325 CO