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Regesto

Art. 231 LEF; art. 96 RUF. Divieto, nella procedura sommaria di fallimento, di versare acconti ai creditori.
1. Conformemente al testo chiaro dell'art. 96 del regolamento concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti, č escluso, nella procedura sommaria di fallimento, di versare uno o pių acconti ai creditori (consid. 1).
2. Base legale dell'art. 96 RUF (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 96 RUF, Art. 231 LEF, art. 96 del