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Regesto

Art. 23 cpv. 1 lett. c della legge federale sull'agricoltura del 3 ottobre 1951 (LAgr; RS 910.1) e ordinanza sul pollame del 22 marzo 1989 (RS 916.335); obbligo di ritirare pollame indigeno. Dispensa dall'obbligo di ritiro ove ciņ costituisca un caso di rigore eccessivo.
1. Pollame la cui importazione soggiace ad autorizzazione (art. 28 dell'ordinanza generale sull'agricoltura).
2. Per poter prevalersi del caso di rigore eccessivo ed essere dispensato dall'obbligo di ritiro (art. 2 lett. b dell'ordinanza sul pollame), l'importatore dev'essere impossibilitato a smerciare pollame indigeno equivalente a quello che desidera importare.