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Regesto

Art. 82 cpv. 1, art. 83, art. 85 cpv. 1, art. 92 cpv. 3 e art. 105 cpv. 2 LAINF, art. 113 cpv. 2 OAINF, art. 66 e art. 107 OPI, art. 3 e art. 4 Ordinanza concernente la prevenzione degli infortuni nei lavori di costruzione: Aumento temporaneo e retroattivo dei premi deciso dall'INSAI quale provvedimento coattivo destinato a prevenire gli infortuni professionali nell'interno di un'azienda.
- L'UFAS, e non già l'autorità di ricorso in materia di attribuzione alle classi ed ai gradi dei tariffari dei premi (art. 109 LAINF), è competente a statuire su di un ricorso interposto contro una decisione su opposizione relativa a detto provvedimento (consid. 2 e 3).
- La decisione dell'UFAS è deducibile al Tribunale federale delle assicurazioni, il quale può rivedere d'ufficio gli accertamenti dell'autorità inferiore (consid. 2b/bb).
- Per statuire sul fondamento di un provvedimento coattivo, reso dall'INSAI in veste di organo d'esecuzione della prevenzione degli infortuni e malattie professionali, il giudice delle assicurazioni sociali si riferisce alle prescrizioni tecniche emanate dal Consiglio federale in applicazione dell'art. 83 LAINF o mantenute in vigore in virtù dell'art. 107 OPI (consid. 4a).
- L'aumento temporaneo dei premi deciso quale provvedimento coattivo non è subordinato alla gravità dell'infrazione contro le prescrizioni relative alla prevenzione degli infortuni (consid. 4c).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 83, art. 85 cpv. 1, art. 92 cpv. 3 e art. 105 cpv. 2 LAINF, art. 113 cpv. 2 OAINF, art. 66 e art. 107 OPI, art. 109 LAINF seguito...