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Regesto

Art. 251 n. 1 CP; falsità in documenti.
L'impiegato di banca che, per mascherare il superamento dei limiti di credito di un cliente, accredita sul conto di quest'ultimo, l'ultimo giorno del mese, assegni pienamente validi dal punto di vista economico, non commette, per quanto concerne la contabilità bancaria, falsità in documenti anche se, poco dopo la fine del mese, il conto è nuovamente addebitato con corrispondenti prelievi.

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referenza

Articolo: Art. 251 n. 1 CP