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Regesto

Art. 4 Cost. e art. 6 n. 2 CEDU; ripartizione delle spese in caso di proscioglimento o di abbandono del procedimento.
È contrario alla Costituzione porre spese a carico dell'imputato liberato, a causa di un comportamento soltanto eticamente riprovevole (consid. 2a, b; cambiamento della giurisprudenza).
Per converso, è conforme alla Costituzione e alla Convenzione porre spese a carico dell'imputato in caso di proscioglimento o di abbandono del procedimento, ove egli abbia chiaramente violato una norma di comportamento, scritta o non scritta, risultante dall'ordinamento giuridico svizzero considerato globalmente, in modo riprovevole sotto il profilo del diritto civile (nel senso di un'applicazione analogica dei principi sgorganti dall'art. 41 CO), e abbia così dato luogo al procedimento penale o ne abbia complicato lo svolgimento (consid. 2c-e).
Potere d'esame del Tribunale quando si tratti di ricorsi con cui è impugnata una condanna alle spese ritenuta lesiva della presunzione d'innocenza (consid. 2f).

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referenza

Articolo: Art. 4 Cost., art. 6 n. 2 CEDU, art. 41 CO