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Regesto

Art. 3 cpv. 4 lett. e e g LPC, art. 11a e 17 cpv. 1 lett. b OMPC: Deduzione delle spese di trasporto.
L'ordinamento dell'OMPC è conforme alla legge nel suo tenore vigente dal 1o gennaio 1987 nella misura in cui, a prescindere dalle situazioni di urgenza o nelle quali è indispensabile l'uso di un'autoambulanza, pone un limite alle spese di trasporto deducibili dal reddito.

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referenza

Articolo: art. 11a e 17 cpv. 1 lett. b OMPC