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Regesto

Art. 28 cpv. 1ter LAI, art. 2 e 8 lett. e della Convenzione 14 dicembre 1962 tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana relativa alla sicurezza sociale.
Versamento di prestazioni completive all'estero.
La normativa di cui all'art. 28 cpv. 1ter seconda frase LAI, vigente dal 1o gennaio 1988, che inibisce il versamento delle prestazioni completive ai congiunti di un beneficiario di rendita per un grado di invaliditā inferiore al 50% non domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera non contraddice il diritto convenzionale italo-svizzero in materia di sicurezza sociale.

contenuto

documento intero:
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 28 cpv. 1ter LAI

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