115 IV 87
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 43 n. 2 CP; sospensione dell'esecuzione della pena per permettere un trattamento ambulatorio.
La sospensione dell'esecuzione della pena è pure giustificata laddove le probabilità di successo - concretamente esistenti - della continuazione di un trattamento da tempo iniziato sarebbero compromesse in misura importante in caso d'esecuzione immediata della pena privativa della libertà (precisazione della giurisprudenza).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 43 n. 2 CP