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Regesto

Art. 4 Cost., art. 6 n. 1, 3 lett. a, e CEDU. Traduzione di una sentenza.
L'art. 4 Cost. e l'art. 6 CEDU non conferiscono, in linea di principio, alla persona giudicata il diritto di esigere che una sentenza scritta sia tradotta nella sua lingua.

contenuto

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 4 Cost., art. 6 CEDU