115 IA 309
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 6 n. 2 CEDU; rifiuto di un'indennità in caso di abbandono del procedimento penale.
Ove il procedimento penale non si concluda con una condanna, il fatto di porre spese a carico dell'imputato o di rifiutargli un'indennità viola la presunzione d'innocenza non solo nel caso in cui il testo della decisione contenga, sotto il profilo del diritto penale, un apprezzamento negativo diretto, ma anche in quello in cui tale apprezzamento risulti in qualsiasi modo dal testo della decisione (consid. 1).

contenuto

documento intero:
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 6 n. 2 CEDU

navigazione

Nuova ricerca