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Regesto

Indicazione del creditore nel precetto esecutivo (art. 67 LEF).
Se l'indicazione inesatta del creditore consente nondimeno di riconoscere agevolmente la sua vera identità, l'atto va rettificato e l'esecuzione proseguita (consid. 1). Il precetto esecutivo che non indichi l'indirizzo esatto del creditore dev'essere annullato su reclamo dell'escusso solo se il creditore non indichi il suo vero domicilio nel termine a lui all'uopo fissato dall'Ufficio delle esecuzioni (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 67 LEF